Il tessuto industriale italiano è considerato debole in quanto frammentato in moltissime micro imprese che hanno dunque minori possibilità di investimento.
Il contratto di rete diventa dunque uno strumento che, favorendo l’aggregazione e la condivisione, permette di <<unire le forze per raggiungere obiettivi che da sole le piccole aziende non riuscirebbero a conseguire>> come afferma l’Avvocato Riba.
Nel tempo, il quadro normativo ha subito alcune modifiche e integrazioni (2009, 2010, 2012, 2014 e 2016 fino alle ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate del 2017).
In generale, questo strumento introduce elementi di forte innovazione per le imprese, di tutti i settori, che attraverso il contratto di rete possono aggregarsi in modi diversi, con gradi differenti di flessibilità e autonomia giuridica per raggiungere obiettivi comuni di innovazione, commercializzazione, ottimizzazione e razionalizzazione dei costi, promozione delle produzioni, condivisione di mezzi e manodopera.
Grazie al contratto di rete ciascuna impresa, collaborando ma senza perdere la propria identità e autonomia decisionale, può migliorare la propria competitività.
L’istituto giuridico del contratto di rete mette a disposizione delle imprese almeno tre modelli contrattuali differenti che permettono di individuare lo schema di aggregazione più rispondente alle esigenze dei retisti.
La forma più snella e meno vincolante è quella del contratto di rete privo di fondo comune: le imprese contraenti collaborano per perseguire obiettivi comuni ma con assenza di corresponsabilità.
La seconda forma è quella della rete contratto, con un fondo e un organo decisionale comuni (destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi) e caratterizzata da un regime di responsabilità condivisa ma limitata: un modello snello ma con grandi potenzialità, questa tipologia di rete ha senso quando le imprese intendano condividere investimenti importanti o vogliano accedere a nuovi mercati, anche esteri, in forma aggregata o utilizzare un marchio comune.
L’ultima tipologia è quella della rete soggetto, ossia un modello con soggettività giuridica in cui l’aggregazione degli aderenti diventa un vero e proprio – e nuovo – operatore economico, distinto dagli aderenti stessi.
Il contratto di rete permette alle imprese di collaborare per la realizzare un programma di attività e perseguire obiettivi strategici di crescita della capacità competitiva e innovativa delle imprese aderenti.
Il contratto di rete è una figura contrattuale che ha, ovviamente, dei vincoli: rispetto degli obblighi di collaborazione, come definiti nel contratto, e partecipazione al “governo” della rete per efficientare il coordinamento; solo in alcuni casi, vi è anche un vincolo a contribuire finanziariamente allo scopo di realizzare il programma della rete.
Altri vincoli riguardano forma, pubblicità e registrazione ma oggi anche questi sono stati alleggeriti grazie all’uso della forma digitale piuttosto che al ricorso all’autenticazione ad opera di un notaio, necessario soltanto qualora la rete necessiti di un riconoscimento come soggetto giuridico (rete soggetto).